top of page

Il TAR del Lazio dà ragione alle Parafarmacie


06/10/2023



Roma, 6 ottobre – Le sigle di rappresentanza delle parafarmacie (Mnlf, Fnpi, Culpi, Federfardis e Unaftisp) esprimono in un comunicato stampa diramato ieri “la propria soddisfazione per la sentenza del Tar del Lazio che ha rigettato la richiesta di Federfarma e di alcune farmacie di compensazione delle spese per il ricorso, prima presentato e poi ritirato, avverso la sentenza dello stesso Tar che dava ragione alle parafarmacie circa l’accesso delle stesse alla ricetta elettronica dematerializzata per i farmaci non a carico del Ssn con riferimento a Sop e Otc iscritti nelle stesse assieme ai farmaci con ricetta medica”.

“Federfarma e alcune farmacie” si legge nel comunicato delle sigle delle parafarmacie “avevano dapprima presentato ricorso contro la sentenza sopra richiamata (si tratta della sentenza del Tar Lazio n.14273/2022, NdR) e poi all’inizio del dibattimento avevano annunciato la rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese”, ovvero la loro suddivisione tra le parti in causa.

Richiesta di compensazione che però, con questa ultima sentenza (la n. 14708/2023, pubblicata il 4 ottobre scorso, consultabile a questo link) è stata rigettata, essendo stato il ricorso di Federfarma dichiarato “improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse”. Il sindacato dei titolari è stato quindi condannato “alla rifusione, in favore delle controinteressate, delle spese di lite”.

La questione, è il caso di ricordarlo, è la coda del contenzioso nato dal ricorso delle parafarmacie contro il decreto del Mef, adottato di concerto con il ministero della Salute e datato 1° dicembre 2022, nella parte in cui prevede che il Sistema di accoglienza centrale (Sac) dello stesso ministero renda disponibile alla parafarmacia le funzionalità per la visualizzazione e gestione della ricetta elettronica bianca (Reb), recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica (Sop e/o Otc), senza invece consentire la visualizzazione della Reb mista, contenente nello stesso documento sia l’indicazione di farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica sia quella di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione medica.

Nel merito, il Tar Lazio respinse quel ricorso con la sentenza n. 9144 del 30 maggio 2023, osservando che, essendo di fatto preclusa al medico prescrittore, dopo le modifiche tecniche apportate dal Mef e da Sogei, la possibilità di emettere Reb cosiddette miste a far data dal 18 gennaio 2023 ed essendo invece lo stesso medico tenuto a rilasciare – in caso di prescrizione di farmaci soggetti a obbligo di ricetta e farmaci senza obbligo – due distinte Reb, non è più ravvisabile la disparità di trattamento lamentata dalle parfarmacie, essendo i farmaci classificati senza obbligo di prescrizione (Sop e Otc) prescrivibili su ricetta dematerializzata utilizzabile liberamente, a scelta del paziente, sia nelle parafarmacie, sia nelle farmacie. Queste ultime, non essendo più possibile emettere ricette elettroniche “miste”, non hanno infatti più la possibilità di accedere, a differenza del passato, al servizio di lettura delle Reb contenenti farmaci con obbligo di prescrizione medica e senza obbligo di prescrizione medica.

20 visualizzazioni
bottom of page