COME FUNZIONA
COME FUNZIONA
NEMMENO IN EMERGENZA
si parla di Parafarmacie, eppure
possono dare un grande AIUTO ! Non contiamo che la politica o le nostre federazioni ci indichino come un riferimento, quindi VE LO DICIAMO NOI!! RICORDATI ! In PARAFARMACIA trovi un farmacista in grado di darti tutti i consigli che servono a fronteggiare il contagio. Per la tua salute pretendi di affidarti ai migliori professionisti e soprattutto pretendi di poterli scegliere !!
TI ASPETTIAMO, ABBIAMO SEMPRE TEMPO PER TE !
Umbria
Umbria
Per chi non ha ancora capito in che modo viene attuata la discriminazione dei titolari di parafarmacia, proviamo così
Umbria
Umbria
UNIONE NAZIONALE
FARMACISTI TITOLARI
DI SOLA PARAFARMACIA
Sono aperte le iscrizioni per il 2021/2022
FAI TUTTO ONLINE IN POCHI MINUTI
IL NOSTRO
STATUTO
Unione Nazionale Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia (UNaFTiSP)
SEDE LEGALE
La nostra sede legale è cambiata a far data dal 12/10/2018. Non è necessaria la modifica dello statuto. Il nuovo indirizzo è:
​
Via Aristide Francavilla, 10/12
00045 Genzano di Roma (RM)
Formato stampabile
UNIONE NAZIONALE
FARMACISTI TITOLARI
DI SOLA PARAFARMACIA
STATUTO ASSOCIAZIONE
​
ART. 1 – Denominazione, Sede e Durata
1. È costituita l’Associazione denominata “Unione Nazionale Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia”, di seguito detta anche semplicemente “UNaFTiSP”, con sede in Genzano di Roma (Roma), attualmente in Via Aristide Francavilla, n. 10/12.
2. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche farmacisti che possiedono uno o più esercizi di cui all'Art. 5 comma 1, Decreto-legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248.
3. Sono invece escluse le persone fisiche farmacisti o enti collettivi che siano nella condizione di titolare di farmacia o abbiano contemporaneamente partecipazioni agli utili di una o più farmacie.
4. La durata dell'UNaFTiSP è a tempo indeterminato.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere attuato con deliberazione del Consiglio delle Regioni, purché entro il territorio nazionale.
ART. 2 - Finalità e scopo
1. L’UNaFTiSP è apolitica e apartitica.
2. È scopo dell'UNaFTiSP:
a) tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale, gli interessi sindacali, economici e professionali dei farmacisti titolari di sola parafarmacia di cui all'art. 1 comma 2;
b) rappresentare, ai fini economici e sindacali, i propri iscritti davanti agli organi tecnici, giurisdizionali ed amministrativi dello Stato e dell'Unione Europea, nei rapporti con Enti, Mutue, Ditte Produttrici, Distributori intermedi, ecc.;
c) provvedere alla nomina e alla designazione dei propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti e Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;
d) collaborare in sede regionale, nazionale, sovranazionale e internazionale con le Autorità competenti nello studio e nella soluzione dei problemi della parafarmacia;
e) esercitare le altre funzioni che le competono a norma di legge e di Statuto o per deliberazione dell'Assemblea Nazionale.
f) unire tutti i farmacisti che siano titolari di uno o più esercizi di cui all'Art. 5 comma 1, Decreto-legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248, ad eccezione di quelli che siano nella condizione di titolare di farmacia o abbiano contemporaneamente partecipazioni agli utili di una o più farmacie;
g) favorire lo scambio di idee, anche con l'uso di idonei mezzi informatici (chat in rete), così da raggiungere in tempo reale ogni socio, tenendolo sempre informato, nonché partecipe della vita sociale dell'Associazione.
3. L'UNaFTiSP può partecipare alla costituzione di società o consorzi, ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi su deliberazione dell'Assemblea Nazionale e qualora sia utile o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.
4. All'UNaFTiSP è affidata la stipulazione delle convenzioni e degli accordi a carattere regionale, nazionale, sovranazionale e internazionale con le varie istituzioni, con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli Enti pubblici e privati, nonché la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente delle parafarmacie.
5. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 4 devono essere approvati dal Presidente dell'UNaFTiSP o da un suo delegato e dal Consiglio delle Regioni.
6. Gli accordi di natura Politica, Sindacale e con Enti pubblici richiamati nel precedente comma 4, devonoessere decisi attraverso il metodo del referendum tra gli iscritti.
​
ART. 3 – Adesione ad altre Organizzazioni
1. L' UNaFTiSP può aderire a organizzazioni nazionali, sovranazionali e internazionali che abbiano finalità compatibili con i suoi scopi.
​
ART. 4 – Personalità Giuridica
1. L'UNaFTiSP nasce come associazione non riconosciuta.
2. L'UNaFTiSP potrà conseguire personalità giuridica mediante atto notarile ed osservate le disposizioni di legge in materia, appena l'Assemblea Nazionale voterà a favore, una volta raggiunti i presupposti economici di legge.
3. Fintanto che l'UNaFTiSP rimane associazione non riconosciuta, il Presidente può stipulare un'assicurazione che tuteli i membri del Consiglio delle Regioni dai rischi connessi al ruolo. La stipula della polizza assicurativa verrà decisa con voto positivo della maggioranza dei membri del Consiglio delle Regioni.
4. Per le obbligazioni assunte dell’associazione, fino a quando non si otterrà il riconoscimento della personalità giuridica, si applica il disposto dell’art. 38 del c.c.
ART. 5 –Modalità Operative dell’associazione
1. L'UNaFTiSP è caratterizzata da una capillare rete di Coordinatori Regionali e Provinciali, per assicurare un costante e rapido intervento in ogni parte del territorio italiano a tutela degli associati e raccogliere suggerimenti ed osservazioni dagli stessi.
2. A garanzia della democraticità dell’UNaFTiSP, verranno indetti a discrezione del Presidente e della maggioranza assoluta dei membri appartenenti al Consiglio delle Regioni per le decisioni più importanti, dei referendum tra tutti gli iscritti, allo scopo di fare scelte il più possibile attinenti alla reale volontà di tutti i soci.
ART. 6 – Domanda di Associazione
1. La domanda di ammissione all'UNaFTiSP deve essere annotata nel Libro degli Associati dal Segretario, va indirizzata al Presidente mediante posta ordinaria e può essere accolta e firmata indifferentemente dal Presidente stesso, o dal Vicepresidente, o dal Segretario, o dal Tesoriere, o infine da un qualsiasi membro del Consiglio delle Regioni.
Al fine di valutare la domanda di ammissione, l’associato dovrà, al momento della proposizione della domanda, essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti nonché essere titolare di parafarmacia e non dovrà trovarsi in una delle seguenti condizioni:
-
Appartenere ad altre associazioni, o enti di ogni natura con scopi incompatibili con quelli della presente associazione;
-
Aver tenuto comportamenti denigratori nei confronti dell’associazione sia mediante espressioni verbali che scritte, salvo il diritto di critica;
-
Essere titolare di farmacia.
Il diniego di ammissione va motivato. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione all’UNaFTiSP per i casi in cui gli organi sopra indicati ritengano dubbi i requisiti di ammissione, è il Consiglio delle Regioni, costituito e regolato secondo quanto previsto all’art. 14 del presente Statuto, il quale delibera secondo quanto per lo stesso previsto.
2. La domanda di ammissione può essere inviata dal richiedente anche mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail dell'UNaFTiSP.
3. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità (dati anagrafici, indirizzo di residenza e recapiti personali inclusivi di indirizzo mail ed indirizzo PEC), numero di iscrizione all'Ordine dei Farmacisti di appartenenza in possesso, nonché la Ragione Sociale e l'inquadramento all'interno della parafarmacia posseduta, con il relativo codice univoco, impegnandosi a versare la quota associativa prevista dall'art. 20 comma 1 a, o come modificata successivamente con votazione a maggioranza dal Consiglio delle Regioni.
4. L’adesione all'UNaFTiSP è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso per l’associato da esercitarsi con le modalità di cui all’art. 8 e le cause di esclusione disciplinate nel medesimo articolo. Qualora l’adesione all'UNaFTiSP non venga disdetta, con lettera raccomandata entro la data del 30 settembre di ciascun anno, essa si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo.
5. Con deliberazione del Consiglio delle Regioni, con le maggioranze previste dal presente statuto, si potranno nominare associati o presidenti onorari senza poteri effettivi e da considerarsi quali cariche meramente onorifiche in ragione di particolari meriti acquisiti nella vita dell’associazione stessa.
ART. 7 - Diritti e doveri degli Associati
1. Gli Associati hanno diritto di:
a) partecipare alle Assemblee Nazionali e Regionali, votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per l'approvazione del bilancio annuale e la nomina del Presidente e dei propri Coordinatori Regionali;
b) impugnare le delibere degli organi sociali;
c) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
d) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.
2. Gli Associati hanno il dovere di:
a) rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'UNaFTiSP;
b) osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare i contributi per i bisogni dell'UNaFTiSP deliberati dalle Assemblee degli Associati;
d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'UNaFTiSP;
e) non aderire ad altre Associazioni aventi scopi confliggenti con quelli dell'UNaFTiSP.
3. Gli Associati hanno il diritto ad essere candidati negli organi sociali dell'UNaFTiSP. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’UNaFTiSP e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata purché debitamente documentate e preventivamente deliberate secondo quanto segue: - per somme fino a €. 5.000,00, mediante autorizzazione scritta del Presidente dell'UNaFTiSP; - per somme superiori a €. 5.000,00, mediante delibera del Consiglio delle Regioni.
4. Gli Associati devono versare nei termini previsti dal presente Statuto la quota sociale come stabilita dall’art. 20 comma 1 a, o come modificata successivamente con votazione a maggioranza dal Consiglio delle Regioni.
5. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell’UNaFTiSP prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
​
ART. 8 - Recesso ed esclusione dell’Associato
1. L’Associato cessa di fare parte dell'UNaFTiSP nei seguenti casi:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte;
d) perdita dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l’adesione.
2. L'Associato può recedere dall’UNaFTiSP mediante comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio delle Regioni, presso la sede legale dell’Associazione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di altra forma equivalente, atta a dimostrare l’avvenuto recapito della comunicazione contenente il recesso. Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento da parte dell'UNaFTiSP della comunicazione di cui sopra.
3. L'Associato può essere escluso al verificarsi dei seguenti eventi:
a) morosità nel versamento della quota sociale o nella corresponsione di altri contributi straordinari stabiliti dalla Assemblea Nazionale secondo la procedura deliberativa di cui all’art. 10 o dalla maggioranza assoluta del Consiglio delle Regioni;
b) gravi violazioni dei doveri e obblighi statutari;
c) gravi motivi, tali da non consentire la permanenza neppure temporanea dell’associato in seno all'UNaFTiSP. A titolo esemplificativo, dichiarazioni pubbliche (anche per mezzo di social network) offensive e che hanno l'effetto di minare il buon nome e la rispettabilità dell'UNaFTiSP o di uno dei propri associati;
d) comportamenti o atti in contrasto con l’interesse dell'UNaFTiSP;
e) aver omesso volontariamente i propri dati o dichiarato il falso nella domanda di iscrizione.
4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio delle Regioni, con la possibilità del socio escluso di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 gg dal ricevimento della delibera di esclusione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare al Collegio dei Probiviri presso la sede legale dell’Associazione, o mediante altra forma equivalente atta a dimostrare l’avvenuto recapito della domanda di appello. Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà a maggioranza dei suoi componenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di appello.
5. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.
6. In considerazione della personalità di Associato, basata sul possesso dei requisiti morali, soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Statuto, in caso di morte dell’Associato nessuna successione è prevista in favore degli eredi nella posizione associativa del de cuius.
7. L'eventuale assegnazione di sede farmaceutica comporterà ipso facto l’esclusione dell’Associato dalla stessa. La perdita del requisito della titolarità di una parafarmacia comporterà ipso facto l’esclusione dell’Associato.
8. I contributi versati come da Statuto non sono ripetibili da parte degli Associati receduti, esclusi o che abbiano cessato di farvi parte per morte o perdita dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l’adesione, né detti Associati possono vantare diritto alcuno sul fondo patrimoniale dell'UNaFTiSP.
9. Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi Sociali dell'UNaFTiSP, sono previste le seguenti sanzioni:
- richiamo verbale;
– censura scritta;
– sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente perdita di tutti i diritti associativi e sospensione di tutti i servizi forniti dall'UNaFTiSP e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l’avvenuta regolarizzazione della quota/e associative. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il Consiglio delle Regioni può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato all'UNaFTiSP.
​
ART. 9 – Organi sociali
1. Gli organi sociali dell’UNaFTiSP sono:
- Assemblea Nazionale degli Associati;
- Assemblea Regionale degli Associati
- Consiglio delle Regioni (costituito dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e dai Coordinatori Regionali);
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
​
ART. 10 – Assemblea Nazionale degli Associati
1. L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’UNaFTiSP ed è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il versamento annuale corrente del contributo associativo e che non si trovino, alla data di convocazione della Assemblea, sottoposti alla procedura di esclusione di cui all’art. 8 o abbiano esercitato il diritto di recesso.
2. È convocata almeno una volta all’anno per la approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo dal Presidente dell’UNaFTiSP o da chi ne fa le veci e comunque ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio delle Regioni, mediante avviso scritto in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - o altra modalità equipollente (PEC) - da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. Nel caso in cui sia posta all’ordine del giorno l’elezione o il rinnovo della carica di presidente dell’associazione, la convocazione dell’assemblea dovrà essere effettuata almeno 40 giorni prima.
3. L'Assemblea Nazionale può essere convocata anche dai due terzi dei membri appartenenti alConsiglio delle Regioni qualora questi lo ritengano necessario.
4. L’Assemblea nazionale è validamente costituita anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti gli organi associativi: in questo caso delibera a maggioranza assoluta.
5. L’Assemblea Nazionale deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale, che può comunque essere modificata successivamente con votazione a maggioranza dal Consiglio delle Regioni;
- fissare eventuali contributi economici straordinari su proposta del Presidente; - determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’UNaFTiSP;
- approvare l’eventuale regolamento interno su proposta del Presidente;
- eleggere il Presidente;
- deliberare l’eventuale istituzione dell’Organo di Controllo di cui all’art. 19 del presente Statuto;
- deliberare su eventuali modifiche dello statuto;
- deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio delle Regioni.
​
ART. 11 – Assemblea Regionale degli Associati
1. L’Assemblea Regionale è l’organo sovrano dell’UNaFTiSP per le delibere di solo interesse regionale ed è composta da tutti gli Associati della regione. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il versamento annuale corrente del contributo associativo e che non si trovino, alla data di convocazione della Assemblea, sottoposti alla procedura di esclusione di cui all’art. 8 o abbiano esercitato il diritto di recesso.
2. La partecipazione alla Assemblea è consentita anche a distanza tramite mezzi di videoconferenza, audio-conferenza o chat room, che consentano al Coordinatore Regionale di accertare l’identità e la legittimazione degli Associati che intervengono a distanza, oltre che di constatare i risultati della votazione; i mezzi di partecipazione a distanza devono altresì essere tali da consentire agli intervenuti a distanza di percepire e partecipare alla discussione in modo adeguato e alla votazione in modo simultaneo rispetto agli altri partecipanti.
3. L'Assemblea Regionale è convocata dal Coordinatore Regionale eletto a maggioranza fra gli Associati della regione, almeno due volte l'anno, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato per posta elettronica ordinaria, o altro mezzo informatico o cartaceo, a tutti gli Associati della regione, almeno 10 giorni prima. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Coordinatore Regionale e verbalizzata dal Segretario di Assemblea eletto di volta in volta dai presenti alla stessa.
4. Ogni associato della regione ha diritto di poter richiedere la visione dei verbali di Assemblea, anche in copia non originale trasmessa tramite mezzi informatici.
5. Qualora non vi sia o non vi sia più un Coordinatore Regionale in carica, l'Assemblea Regionale è convocata direttamente dal Presidente dell'UNaFTiSP con le modalità descritte al comma 3 ed il Presidente di Assemblea verrà eletto tra i presenti alla stessa
6. L’Assemblea Regionale ha piena autonomia decisionale ed ha il potere di:
- eleggere il proprio rappresentante regionale (Coordinatore Regionale), il quale resta in carica per 3 anni;
- revocare il mandato dato al proprio Coordinatore Regionale mediante delibera assunta con voto favorevole dei tre quarti degli associati della regione aventi diritto di voto;
- avere autonomia nelle convenzioni con il Sistema Sanitario Regionale, con le Aziende di carattere regionale e nell'attività sindacali di carattere locale, previa comunicazione al Presidente dell'UNaFTiSP.
7. È compito e dovere del Coordinatore Regionale:
a) comunicare al Consiglio delle Regioni le delibere della propria Assemblea Regionale;
b) operare in maniera tale da concertare eventuali azioni comuni su tutto il territorio regionale per migliorare la qualità dell'esercizio professionale degli associati che rappresenta.
​
ART. 12- Validità delle Assemblee Nazionali
1. L’Assemblea Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega. La seconda convocazione deve essere espressamente prevista nella convocazione assembleare.
2. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'UNaFTiSP e verbalizzata dal Segretario in carica.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun Associato da rilasciarsi per iscritto e sottoscritta dal delegante. Alla delega dovrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità del delegante.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti, anche a distanza – con le modalità disciplinate dal successivo comma 7 - e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno deliberandolo a maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nazionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera anche sulle eventuali modifiche allo Statuto, sulla sostituzione del Presidente dell'UNaFTiSP o di uno qualsiasi dei membri del Consiglio delle Regioni, nonché sullo scioglimento dell’UNaFTiSP con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al successivo punto 6.
6. L’Assemblea nazionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera sullo scioglimento dell’Associazione e ne devolve il patrimonio ad associazioni od enti aventi scopi analoghi o affini al proprio, col voto favorevole dei due terzi degli Associati totali.
7. La partecipazione alla Assemblea è consentita anche a distanza tramite mezzi di videoconferenza, audio-conferenza o chat room, che consentano al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli Associati che intervengono a distanza, oltre che di constatare i risultati della votazione; i mezzi di partecipazione a distanza devono altresì essere tali da consentire agli intervenuti a distanza di percepire e partecipare alla discussione in modo adeguato e alla votazione in modo simultaneo rispetto agli altri partecipanti.
​
ART. 13 – Verbalizzazione dell'Assemblea Nazionale
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono riassunte in un verbale da conservare nel Libro dei Verbali di Assemblea, redatto dal Segretario dell'UNaFTiSP e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, il quale provvede a custodire il Libro dei Verbali di Assemblea. Si precisa che il verbale è atto del segretario e deve riportare in modo sintetico lo svolgimento dell’assemblea la quale è diretta dal presidente della stessa.
2. Ogni associato ha diritto di poter richiedere la visione dei verbali di Assemblea, anche in copia, trasmessa tramite mezzi informatici.
​
ART. 14 – Poteri e funzioni del Consiglio delle Regioni
1. Il Consiglio delle Regioni è l'Organo Direttivo dell'UNaFTiSP.
2.Esso è composto da numero 1 membro per ciascuna Regione italiana, eletto democraticamente dagli associati appartenenti alla medesima Regione, nell'ambito delle rispettive Assemblee Regionali.
Ogni regione, qualunque sia il numero di iscritti, tramite il proprio Coordinatore Regionale compone il Consiglio delle Regioni. Le regioni che hanno un numero di iscritti inferiore a 10 possono, su delibera della propria assemblea regionale, essere aggregate ad altre regioni e condividere un coordinatore.
3. Fanno parte del Consiglio delle Regioni, inoltre, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Ogni membro appartenente al Consiglio delle Regioni può rivestire due cariche (per esempio Segretario e Coordinatore Regionale) solo temporaneamente, ovvero fino a quando la carica che rivestiva prima della nuova nomina non sia regolarmente eletta. Ogni membro del Consiglio delle Regioni resta in carica per 3 anni e può essere rieletto per un massimo di numero 3 mandati.
4. Il Consiglio delle Regioni è convocato:
- almeno due volte all'anno dal Presidente dell’UNaFTiSP o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, inviato per posta elettronica ordinaria o altro mezzo informatico e cartaceo a tutti i membri appartenenti al Consiglio delle Regioni, almeno dieci giorni prima. È obbligo del Consiglio delle Regioni nella convocazione che precede l'Assemblea Nazionale, redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'UNaFTiSP da sottoporre successivamente all'approvazione di quest'ultima;
- esso è comunque convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i due terzi dei componenti del Consiglio delle Regioni ne faccia esplicita richiesta al Presidente.
5. Il Consiglio delle Regioni è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in prima seduta. Qualora non si raggiungesse la maggioranza in prima seduta, il Consiglio delle Regioni è validamente costituito quando siano presenti i due terzi dei componenti in seconda seduta, anche nello stesso giorno. La seconda seduta deve essere prevista nell’avviso di convocazione.
6. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché collegati con mezzi di videoconferenza, audio-conferenza o chat-room che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l’identificazione e la regolare partecipazione ai lavori dei Coordinatori intervenuti. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio delle Regioni sono riassunte in un verbale da conservare nel Libro dei Verbali del Consiglio delle Regioni, scritto dal Segretario dell'UnaFTiSP, o in assenza di questi da un segretario nominato tra i membri del Consiglio. Il registro è custodito dal Segretario dell'Associazione e può essere visionato da ogni socio, anche in copia trasmessa tramite mezzi informatici.
7. Con deliberazione assunta con voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Consiglio delle Regioni può chiedere la convocazione di un’Assemblea Nazionale al fine di deliberare, con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, la sostituzione del Presidente dell'UNaFTiSP o di uno qualsiasi dei membri del Consiglio delle Regioni stesso, eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'UNaFTiSP.
​
ART. 15 – Poteri e funzioni del Presidente e del Vicepresidente
1. Il Presidente esercita la gestione e la legale rappresentanza dell’UNaFTiSP, nei limiti previsti dal presente statuto e dalla legge. Egli può delegare la rappresentanza sociale temporaneamente agli altri componenti del Consiglio delle Regioni o a terzi non componenti suddetto Consiglio. Tale delega deve essere comunicata alla segreteria e al Consiglio delle Regioni ed essere verbalizzata.
2. Il suo voto all'interno del Consiglio delle Regioni vale 1 se i votanti sono in numero dispari e due se i votanti sono in numero pari.
3. Il Presidente presiede il Consiglio delle Regioni e l’Assemblea Nazionale; convoca l’Assemblea degli Associati (sia essa Nazionale che Regionale) ed il Consiglio delle Regioni. Può delegare i suoi poteri al Vicepresidente, il quale fa le veci del Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni dello stesso
4. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale, fra gli associati, con la maggioranza prevista dal presente statuto, sulla base di candidature pervenute al Consiglio delle Regioni mediante avviso scritto in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - o altra modalità equipollente (PEC) - da inviare entro 30 giorni prima della data fissata per l’adunanza contenente all’ordine del giorno dei lavori la elezione di detto organo sociale.
Può candidarsi alla carica di presidente colui il quale:
-
Non appartenga ad altre associazioni, o enti di ogni natura con scopi incompatibili con quelli della presente associazione.
-
Non abbia tenuto comportamenti denigratori nei confronti dell’associazione sia mediante espressioni verbali che scritte, salvo il diritto di critica.
-
Non tenga o favorisca comportamenti tali da minare l’unità operativa dell’associazione anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni proprie degli organi associativi.
-
Sia titolare di parafarmacia ma non di farmacia.
-
Non sia stato sottoposto a provvedimenti disciplinari nei cinque anni precedenti alla data dell’assemblea convocata per l’elezione del presidente.
-
Non sia stato escluso o abbia esercitato il recesso alla data di presentazione della candidatura.
5. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente stesso dell'UNaFTiSP tra gli associati, oppure il Presidente può delegare il Consiglio delle Regioni ad eleggere a maggioranza il Vicepresidente sulla base della disponibilità di un proprio componente, qualora il Presidente lo ritenga opportuno.
6. Presidente e Vicepresidente restano in carica per 3 anni e possono ricoprire la carica per un massimo di numero 3 mandati.
​
ART. 16 – Poteri e funzioni del Tesoriere
1. Il Tesoriere viene nominato a maggioranza dal Consiglio delle Regioni su proposta di candidature scelte od avallate dal Presidente dell'UNaFTiSP tra tutti gli associati.
2. Il Tesoriere predispone le bozze preliminari dei bilanci preventivo e consuntivo; riscuote i contributi Associativi e gli altri crediti dell'UNaFTiSP, istruisce ed emette i mandati di pagamento; tiene il registro di prima nota cassa con l’indicazione delle entrate e delle uscite e custodisce la documentazione contabile relativa.
3. Il Tesoriere può avvalersi di collaboratori volontari tra i soci e non che lo supportino nello svolgimento del suo lavoro (Ufficio di Tesoreria).
4. Il Tesoriere resta in carica per 3 anni e può essere rinominato o rieletto per un massimo di numero 3 mandati.
5. In caso di mancata convocazione dell’assemblea nazionale il tesoriere non è responsabile della mancata approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
​
ART. 17 - Poteri e funzioni del Segretario
1. Il Segretario viene nominato a maggioranza dal Consiglio delle Regioni su proposta di candidature scelte od avallate dal Presidente dell'UNaFTiSP tra tutti gli associati.
2. II Segretario compila i verbali delle riunioni dei Consiglio delle Regioni, coadiuva il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'UNaFTiSP.
3. Il Segretario può avvalersi di collaboratori volontari tra i soci e non che lo supportino nello svolgimento del suo lavoro (Ufficio di Segreteria)
4. Il Segretario resta in carica per 3 anni e può essere rinominato o rieletto per un massimo di numero 3 mandati.
​
ART. 18 – Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza dal Consiglio delle Regioni, sulla base di candidature proposte dal Presidente o dai membri del Consiglio delle Regioni.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri possono anche non essere iscritti all'UNaFTiSP.
3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per 3 anni.
4. In occasione della prima riunione del Collegio, i membri effettivi provvedono a nominare nel suo seno il Presidente.
5. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all’applicazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati dalla Assemblea, senza che ciò pregiudichi il ricorso all’autorità giudiziaria.
6. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia altresì in ordine all’appello presentato dall’Associato escluso dalla Associazione con delibera assunta dal Consiglio delle Regioni in conformità a quanto previsto all’art. 8 del presente Statuto. La pronuncia del Collegio dei Probiviri sarà adottata a maggioranza dei suoi componenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di appello.
7. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Associazione e non può essere ricoperta per più di un mandato consecutivo.
​
Art. 19 – Eventuale istituzione di un Organo di controllo e Revisore legale dei conti
1. È facoltà degli Associati riuniti in Assemblea istituire un Organo di Controllo della Associazione, con funzione anche di Revisore dei Conti.
2. L’Organo di controllo sarà costituito da un solo membro effettivo che non potrà essere socio. Avrà potere di vigilanza sul rispetto, da parte della Associazione, della legge italiana, dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione e sul concreto funzionamento della stessa; avrà altresì funzioni e poteri di controllo legale dei conti della Associazione.
3. L’Organo di controllo avrà durata per tre esercizi (tre anni) e sarà rieleggibile.
ART. 20 - Risorse economiche e patrimonio
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) Quote e contributi degli Associati. La quota annuale di associazione è fissata in 50,00 euro e potrà essere modificata di anno in anno con delibera della Assemblea Nazionale, adottata con la maggioranza prevista all’art.12 comma 4. Questa può comunque essere modificata successivamente con votazione a maggioranza dal Consiglio delle Regioni. La stessa deve essere versata all’atto dell’ammissione nell'UNaFTiSP e per gli anni successivi entro e non oltre giorni 31 dall’inizio del nuovo esercizio da considerarsi coincidente con l’anno solare.
b) contributi di privati;
c) lasciti ereditari, donazioni;
d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. I contributi degli Associati come sopra specificati, nonché i beni acquistati con questi contributi, costituiscono il fondo comune dell'UNaFTiSP. Finché questa dura, i singoli Associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la liquidazione della quota in caso di recesso, morte o esclusione dalla Associazione.
3. L'UNaFTiSP ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. L’UNaFTiSP ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e di solidarietà sociale.
5. Si stabilisce la manleva patrimoniale dalle conseguenze civili relative all’assunzione di una carica all’interno dell’associazione; tale manleva, gravante sull’associazione, vale solo per le obbligazioni contratte nell’interesse dell’associazione stessa per cifre non superiori ad €. 5.000,00; per cifre superiori ad €. 5.000,00 sarà necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea Nazionale. La manleva non si estende ad obbligazioni derivanti da atto o fato illecito salvo apposita approvazione assembleare.
​
ART. 21 - Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’UNaFTiSP è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio delle Regioni sulla base delle bozze preliminari predisposte dal Tesoriere ed è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea Nazionale che deve deliberare sulla approvazione dello stesso.
3. Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall’Assemblea Nazionale, convocata per deliberare sul punto, con le maggioranze previste dal presente Statuto.
4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale; per ragioni eccezionali la sua approvazione può essere posticipata al 30 giugno.
​
ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del fondo patrimoniale sociale
1. L’eventuale scioglimento dell’UNaFTiSP sarà deciso dall’Assemblea Nazionale con le modalità e la maggioranza di cui all’art. 12 comma 6 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’UNaFTiSP ha l'obbligo di devolvere il suo fondo patrimoniale sociale ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
​
ART. 23 – Commissioni Tecniche
1. Il Presidente dell'UNaFTiSP può nominare Commissioni Tecniche Politico - Scientifiche o di altra natura per lo studio di problemi interessanti la categoria, cui possono far parte anche consulenti esterni all'Associazione nonché consulenti ed incaricati per compiti di altra natura. La nomina di tali soggetti deve essere ratificata dal Consiglio delle Regioni, con una maggioranza dei due terzi, entro 15 giorni dalla data della nomina; in mancanza la nomina si intenderà rifiutata.
2. Ogni componente di suddette Commissioni, nelle sedi di pertinenza della propria specifica Commissione, è titolato ed autorizzato ad esprimersi per nome e per conto dell'UNaFTiSP, nel rispetto delle norme che disciplinano le delibere presenti nello Statuto.
3. Le spese inerenti al funzionamento delle Commissioni Tecniche sono a carico dell'UNaFTiSP.
​
ART. 24 - Disposizioni finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente statuto debbono risultare dai Libri dei Verbali.
3. Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri sociali.
4. Il presente statuto non può essere modificato senza il voto dell'Assemblea Nazionale a tal fine convocata che delibera con la maggioranza dei presenti.
5. Entro 3 mesi dall'approvazione di qualunque revisione dello Statuto, il Consiglio delle Regioni adotta le norme regolamentari necessarie per la sua esecuzione e attuazione.